In molti credono che sia sufficiente sapere cosa sia una società e quali siano le basi del diritto societario, oppure cosa dicano gli articoli 2247 e 2253 del Codice Civile e poco altro, per avere una visione chiara del funzionamento delle società nell’ordinamento italiano.

Ma può questo dirsi davvero un livello di preparazione soddisfacente in merito a tema?


Potrebbe essere il caso, ad esempio, di approfondire le differenze sostanziali che intercorrono tra una società di persone ed una società di capitali, oppure di indagare su come queste possano a loro volta essere molto differenti le une dalle altre.

Quali sono le principali differenze?

Tipi di società di persone e capitali


Una società di persone è caratterizzata principalmente dal fatto di non disporre direttamente di una personalità giuridica. Le responsabilità che la riguardano si riversano pienamente sui soci, i quali ne rispondono mettendo a disposizione i propri beni personali per ripagare le obbligazioni sociali (responsabilità illimitata), e coprendo quando necessario anche i debiti che i propri soci non sono in grado di risarcire (responsabilità solidale).

Una società di capitali, invece, è una società dotata di una propria personalità giuridica, grazie a cui i singoli soci sono salvaguardati dalla possibilità che creditore acceda ai rispettivi capitali personali, dovendosi limitare al patrimonio relativo alla società stessa, salvo alcune eccezioni.

Le definizioni però non si concludono qui, dal momento che ambedue presentano diverse sotto-categorie dalle proprie specifiche giuridiche, che ci proponiamo dunque di analizzare nei successivi paragrafi.

Tipi di Società di persone

SNC

S.N.C (Società in Nome Collettivo): Tipologia di società di persone più semplice, adibita sia all’attività commerciale che agricola, nella quale ogni socio è responsabile in modo illimitato e solidale, ma anche sussidiario. Questo implica che un creditore abbia l’obbligo di tentare di estirpare il debito esclusivamente mediante il patrimonio collettivo, oppure i beni personali del debitore principale, prima di poter avere accesso ai patrimoni personali dei singoli soci.

SAS

S.A.S (Società in Accomandita Semplice): Le S.A.S sono società dal funzionamento simile alle S.N.C., ma con la differenza che non tutti i soci debbano partecipare attivamente all’attività commerciale. In questo caso infatti, i soci si suddividono tra soci Accomandanti e soci Accomandatari, dove solo questi ultimi rispondono secondo responsabilità illimitata e solidale nei riguardi delle obbligazioni sociali. Gli Accomandanti, invece, rispondono limitatamente alle quote di capitale apportate alla società, e non devono necessariamente essere in grado di svolgere l’attività economica; d’altro canto sono sprovvisti di ogni facoltà di amministrare la S.A.S., a causa del divieto d’immistione sancito dall’articolo 2320 del Codice Civile.

Una S.A.S. non può essere costituita esclusivamente da soci Accomandanti, ed è sempre necessaria la presenza di uno o più soci Accomandatari. Al tempo stesso, una società senza membri Accomandanti non può più dirsi una S.A.S., in quanto assumerebbe tutte le caratteristiche di una S.N.C.; è quindi possibile affermare che qualora ci si ritrovasse nella condizione di assenza di una delle due parti si debba procedere con lo scioglimento della stessa, a meno che non si riesca a ricostituire la parte mancante entro sei mesi.

Tipi di Società di Capitali

S.P.A (Società per Azioni)

In una S.P.A. le quote societarie vengono dette, appunto, Azioni. Le diverse quote, e quindi le diverse azioni, hanno in questo caso la caratteristica di essere perfettamente equivalenti le une rispetto alle altre. Ogni socio può in sostanza distinguersi dall’altro non per la qualità o il valore delle proprie quote, ma esclusivamente per la quantità di azioni versate.

Questa loro caratteristica le rende facilmente equiparabile ad altre valute ed unità di scambio, e quindi al denaro contante.

Una S.P.A., in quanto società di capitali, è differente da qualsiasi forma di società analizzata in precedenza grazie all’autonomia patrimoniale perfetta ed alla piena personalità giuridica di cui essa può vantare. Al fine di poter realizzare una società di questo tipo è necessario un patrimonio iniziale di 50.000€, fissato mediante il Decreto Competitività del 2014 che determinò un netto distacco, nonché un netto incentivo per la realizzazione di nuove start-up, rispetto al precedente requisito di 120.000€ imposto con il Decreto Legislativo 6/2003.

S.A.P.A. (Società in Accomandita per Azioni)


Per quanto si tratti di una società di capitali, potremmo sostanzialmente dire di star parlando di una società che mescola le principali caratteristiche di una Società per Azioni al funzionamento di base di una Società Accomandita Semplice. In sostanza, le quote prendono anche in questo caso la forma di azioni, ma gli azionisti si suddividono ancora una volta tra soci Accomandanti e soci Accomandatari; anche in questo caso, dunque, gli unici a rispondere secondo responsabilità illimitata sono gli accomandatari.
È bene tenere a mente che questa caratteristica non rende le S.A.P.A. delle società di persone, ma si definisce a sua volta come società di capitali in quanto condivide le normative vigenti per le S.P.A. (ad esempio, anche in questo caso è necessario un capitale minimo di 50.000€ per lanciare la società).

S.R.L. (Società a Responsabilità Limitata)


Una Società a Responsabilità Limitata trae il suo nome dal fatto che, non trattandosi di una società di persone, su nessuno dei soci ricade una responsabilità illimitata, ed ogni creditore ha la possibilità di accedere esclusivamente al capitale sociale.
A differenza delle S.P.A., una S.R.L. non vede le proprie quote sociali rappresentate sotto-forma di azioni; dunque esse possono essere distinte le une dalle altre in base ai rispettivi valori.

Essendo impossibilitata ad emettere azioni, e quindi ad accedere al mercato finanziario o alla borsa, questo tipo di società è maggiormente indicata per la realizzazione di piccole e medie imprese. È possibile avviare una S.R.L. con un patrimonio sociale di appena 10.000€.

È persino possibile realizzare una S.R.L. Unipersonale, per la quale l’unico socio ha comunque la facoltà di estirpare i debiti sociali limitatamente a quanto conferito.
Esistono, in ogni caso, degli obblighi che il socio dovrà rispettare, pena l’eliminazione di tale limite e dunque il rischio di dover ripagare le obbligazioni societarie mediante il proprio patrimonio personale.

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S.R.L.S. (Società a Responsabilità Limitata Semplificata)


L’ultima tipologia di società che tratteremo è in verità una sotto-categoria delle S.R.L., delle quali condivide la grande maggioranza delle normative. La S.R.L.S. vede semplificati alcuni aspetti del proprio funzionamento al fine di incentivare l’uso di società a responsabilità limitata e disincentivare quello delle società di persone.


Per una S.R.L.S. non è richiesto necessariamente il versamento di un capitale iniziale in sede notarile, e dunque nemmeno il versamento degli oneri notarili: è sufficiente infatti un capitale sociale di partenza di un singolo euro, caratteristica da cui trae uno dei nomi con cui è nota questa tipologia di società (S.R.L. a 1 euro).


D’altro canto, realizzare un’impresa secondo la tipologia Semplificata implica una serie di importanti limitazioni, che potrebbero rendere questo modello incompatibile rispetto a diverse esigenze; un esempio ricade nella suddivisione dei poteri tra i singoli soci, e nella modalità stesura dello statuto.


Quest’ultimo deve essere redatto secondo un modello ministeriale, e dal momento in cui solo lo statuto ha la facoltà di decidere il rapporto tra i soci, le possibili modalità di amministrazione per S.R.L.S. pluripersonali si riducono solo a due:

Si esclude, ad esempio, la possibilità di identificare due o più soci che condividano gli stessi poteri amministrativi.

STP società tra professionisti

Molte Micro Imprese sono professionisti, e le STP sono un modo di fare società ottimo per adottare diverse strategie di difesa tributaria, legale e fiscale.

Quando due o più professionisti vogliono creare una società possono optare per le STP indipendentemente se la forma giuridica dei singoli sia ditta individuale, SAS, SRL, SNC o altro.

Le STP devono essere iscritte sia nel Registro delle imprese che presso l’ordine professionale. I soci che ne possono fare parte sono di due tipologie, uno obbligatorio, ovvero un professionista iscritto all’albo. E i soci d’opera o di capitale che non hanno obbligo di iscrizione ad albi, ordini o elenchi.

La legge impone alle STP che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.

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